Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure anti-contagio negli ambienti di lavoro, firmato dal Governo e dal Presidente di Confindustria, volto a “coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative”
Protocollo, la cui mancata attuazione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino di adeguati livelli di protezione e sicurezza. Al citato documento si affiancano il Protocollo cantieri e il Protocollo trasporti e logistica adottati dal Ministero delle Infrastrutture in data 24.04.2020.
Il datore di lavoro, quindi, è titolare dell’obbligo giuridico di impedire che chiunque entri, lavoratore o soggetto terzo, in contatto con l’ambiente lavorativo contragga il Covid-19. È doveroso anche però tutelare la figura del Datore di lavoro rispetto al rischio di subire imputazioni penali o richieste risarcitorie da parte dei lavoratori nel caso in cui con traggano e Coronavirus.
Pertanto il legislatore ha ritenuto opportuno fornire un’agevolazione a favore dei datori di lavoro delle varie imprese o aziende effettuando la conversione in legge del dl 23/2020 ai fini della tutela contro il rischio di contagio da covid-19 i datori di lavoro adempiono all’obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori previsto dall’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso sottoscritto il 24 aprile 2020 e negli altri articoli previsti dall’articolo.
Sara premura del datore di lavoro accertarsi che i lavoratori adempiano loro dovere di cautela e tutela della propria salute e degli altri lavoratori, ed ovviamente il datore di lavoro si avvarrà di uno strumento che attesterà di aver adempito abbondantemente fedelmente al proprio dovere col quale potrà tutelarsi contro eventuali richieste di risarcimento da parte del lavoratore che avrà contratto il Coronavirus.