Le novità del 110%
Il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77, chiamato anche Decreto Semplificazioni o Decreto Recovery è arrivato e, dentro, c’è un articolo – il 33 – interamente dedicato al ‘caro’ Superbonus 110%.
SuperEcobonus 110% con semplice CILA. I vantaggi
Cosa cambierà
Nello specifico:
- per gli immobili la cui costruzione sia stata completata dopo il 1° settembre 1967, «dovranno essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione». Restano quindi esclusi dal beneficio gli abusi totali, sprovvisti del titolo abilitativo originario o di quello che ha sanato l’assenza di un titolo abilitativo originario;
- per gli immobili precedenti, «è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967»;
- “la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380“.
Secondo i tecnici ministeriali:
- in questo modo si accelerano gli interventi di efficientamento energetico e antisismico e si eliminano le lunghe attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni (3 mesi in media per ogni immobile oggetto di verifica);
- l’eliminazione dell’attestazione di stato legittimo comporta inoltre un risparmio di spesa per adempimenti burocratici stimabile in 110 milioni di euro (da reinvestire in spesa produttiva, ossia in progettazione e realizzazione degli interventi).