LE ULTIME NOTIZIE
L’EMENDAMENTO SBLOCCA I CREDITI
PREMESSA ED ATTI LEGALI E BUROCRATICI
Riferimenti Normativi:
DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio
2020, n. 77
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (decreto agosto) convertito con modificazioni dalla L.
13 ottobre 2020, n. 126
Legge di bilancio 2021 LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178
DECRETO-LEGGE 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n.
101
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 (decreto semplificazioni) convertito con
modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108
DECRETO-LEGGE 11 novembre 2021, n. 157 (decreto antifrodi in vigore tra il 12 novembre
ed il 31 dicembre) ABROGATO
Legge di bilancio 2022 LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234
DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 sostegni-ter – convertito in LEGGE 28 marzo 2022,
n. 25
DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2022, n. 13 (correttivo al DL 4/2022) ABROGATO
DECRETO-LEGGE1 marzo 2022, n. 17 – convertito in LEGGE 27 aprile 2022, n. 34 (art.
9-art.28 comma 5-bis – art. 29-bis – art. 29-ter
DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti) – convertito in LEGGE 15 luglio
2022, n. 91
«alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo
bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita
la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori a
utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a)
del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 set-
tembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di
conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca
capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione»;
(-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b)) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
IN PAROLE POVERE
Secondo le ultime novità, dopo la proroga di cessione del credito e sconto in fattura per gli altri bonus casa, viene però confermata la proroga del superbonus 110 per gli edifici unifamiliari al 31 dicembre 2022 con un tetto Isee di 25mila euro.
Articolo scritto da 𝐿𝑖𝑛𝑑𝑎 𝑆𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑜