Servizi di telecomunicazioni e fisco. Ecco tutti gli adempimenti

Tutte le regole fiscali, tra cui il regime Moss, per non sbagliare in materia di servizi T.T.E., cioè Telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici B2CLa Direttiva 2017/2455/UE ha introdotto dal primo gennaio 2019 nuove regole territoriali per i servizi di Telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (T.T.E.) resi a “privati consumatori” (B2C), con la previsione di una soglia annua di 10.000 euro (al netto dell’IVA), nell’anno corrente e in quello precedente, per ciascun Stato membro al di sotto della quale l’operazione resta imponibile nello Stato membro del prestatore, anziché in quello del committente.

È prevista la facoltà del prestatore di optare per l’imponibilità nello Stato membro del committente, nel qual caso la scelta è vincolante per due anni, ed è possibile avvalersi del regime Moss.

Qualora avvenga il superamento della soglia in corso d’anno, il passaggio della tassazione dallo Stato membro del prestatore a quello del committente si verifica a partire dalla data in cui è avvenuto lo sforamento. In cosa consistono i servizi TTE L’Agenzia delle Entrate ha fornito con la C.M. n. 22/E/2016 una descrizione delle varie tipologie di servizi TTE (Telecomunicazione, Teleradiodiffusione ed Elettronici). In particolare, si considerano: servizi di telecomunicazione: i servizi di telefonia fissa e mobile, i servizi telefonici forniti attraverso internet (VOIP), i servizi di posta vocale, chiamata in attesa e simili, i servizi di radioavviso, di audiotext, l’accesso a Internet e al World Wide Web, ecc.; servizi di teleradiodiffusione: i servizi di fornitura al pubblico di contenuti audio e audiovisivi, come i programmi radiofonici o televisivi.

La peculiarità di tali servizi consiste nel rivolgersi al pubblico (anziché a singoli destinatari), nell’essere prestati da un fornitore di servizi media sotto la propria responsabilità editoriale e nell’essere destinati all’ascolto e alla visione simultanei da parte del pubblico servizi elettronici:

⫸ la fornitura di prodotti digitali (compresi i software); i siti internet e le pagine web, che supportano o veicolano la presenza di un soggetto sulla rete;

⫸ i servizi generati automaticamente da un computer in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;

⫸ la concessione del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on-line; le offerte forfettarie di servizi Internet (accesso al web e servizi di informazione, gioco, accessi a dibattiti) e, più in generale, i servizi elencati nell’allegato I al Regolamento UE n. 282/2011.Individuare il luogo di stabilimento del destinatario, o il suo indirizzo permanente o ancora la sua residenza, non è certamente agevole: il legislatore ha quindi previsto delle presunzioni. In particolare, l’art. 24-ter, comma 1, lett. d), del Reg. UE 282/2011, prevede quanto segue: attraverso la sua linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in cui è installata detta linea terrestre fissa; attraverso reti mobili, si presume che il luogo in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale sia il Paese identificato dal prefisso nazionale della carta SIM utilizzata per la ricezione di tali servizi; per i quali è necessario utilizzare un decodificatore o un analogo dispositivo o una scheda di ricezione e senza che sia usata una linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in cui il decodificatore o l’analogo dispositivo è installato o, se questo non è noto, nel luogo in cui la scheda di ricezione è inviata al fine di essere ivi utilizzata; in circostanze diverse, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo identificato come tale dal prestatore sulla base di due elementi di prova non contraddittori di seguito elencati: Indirizzo di fatturazione del destinatario; Indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo utilizzato dal destinatario o qualsiasi metodo di geolocalizzazione; coordinate bancarie, come l’ubicazione del conto bancario utilizzato per il pagamento o l’indirizzo di fatturazione del destinatario in possesso di tale banca; prefisso del Paese (Mobile Country Code – MCC) dell’identità utente mobile internazionale (International Mobile Subscriber – IMSI) integrato nella carta SIM (Subscriber Indetity Module) utilizzata dal destinatario; ubicazione della linea terrestre fissa del destinatario attraverso il quale il servizio è prestato; altre informazioni commerciali pertinenti.

Per i servizi legati a circostanze diverse, si ritiene rilevante dal primo gennaio 2019 un solo elemento tra quelli sopra elencati, a condizione che il valore totale dei predetti servizi, al netto dell’IVA, nel singolo Stato membro di consumo non superi il limite di 100.000 euro nell’anno in corso e in quello precedente. La stessa C.M. 26.5.2016, n. 22/E ha chiarito che se i servizi T.T.E. sono prestati in luoghi quali cabine tele- foniche, postazioni Wi-Fi, Internet cafè, ecc. e la fruizione del servizio richieda la presenza fisica del destinatario in quel luogo, «si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in questione e che il servizio sia effettivamente utilizzato e fruito in tale luogo».

Se invece il servizio viene eseguito su una nave, un aereo o un treno che effettuano trasporto passeggeri, il luogo di prestazione del servizio coincide con quello di partenza e, conseguentemente, il committente si considera ivi stabilito, domiciliato o residente.

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