Il bonus 110% è in continua evoluzione.
Con il Decreto Semplificazioni
Gli interventi realizzati con l’obiettivo di elimare le barriere elettroniche rientrano negli interventi trainati del superbonus 110.
Per questa ragione dovranno essere realizzati con uno dei lavori trainanti previsti dal superbonus 110.
I Destinatari dell’agevolazioni sono i soggetti di età superiore ai 65 anni.
In particolare le ultime notizie sul superbonus 110 in materia di semplificazioni riguardano:
- gli interventi di eleminazione delle barriere architettoniche
- l’estensione dei benefici del superbonus 110 alle categorie catastali B/1, B/2 e D/4
- Novità sulla comunicazione di inizio dei lavori (CILA)
- Deroga distanze del cappotto termico
- Cambio residenza
Le nuove categorie catastali che saranno interessate sono:
- svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali
- i membri del Cda non percepiscano alcun compenso o indennità di carica e abbiano un contratto regolarmente registrato di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.
Cappotto termico. Cosa cambierà?!
Nello specifico il decreto semplificazioni bis recitcosì: “Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo”.
Un’altra modifica apportata al Superbonus riguarda il Nuovo Modulo CILA
Che consentirà l’avvio dei lavori per i quali non serve più l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile.
La Cila semplificata per il superbonus 110 per cento permetterà di attestare gli estremi del titolo abilitativo di costruzione o del provvedimento di legittimazione dell’immobile.
Per gli immobili più vecchi sarà sufficiente attestare che la costruzione è stata ultimata prima del 1° settembre 1967.
La presentazione della Cila semplificata, come stabilito dall’articolo 33 del decreto n. 77/2021, convertito in legge il 28 luglio 2021, permetterà l’avvio dei lavori, per il quale non servirà più l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile. Per quanto riguarda gli interventi in edilizia libera basterà una semplice descrizione dell’intervento, senza dover neppure presentare l’agibilità.
Nella Cila semplificata per il superbonus 110 per cento, inoltre, sarà sufficiente descrivere in breve sintesi l’intervento da realizzare.
Non sarà dunque più necessario l’elaborato progettuale.
Articolo scritto da
Linda Sannino